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Art. 381
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti 1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto. 2 L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:
3 L’autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio. |