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Codice civile svizzero

del 10 dicembre 1907 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)

Art. 733

3. Ser­vi­tù sul pro­prio fon­do

 

Il pro­prie­ta­rio può co­sti­tui­re so­pra un suo fon­do una ser­vi­tù a fa­vo­re di un al­tro suo fon­do.