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Codice civile svizzero

del 10 dicembre 1907 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)

Art. 800

2. Pro­prie­tà col­let­ti­va

 

1 Se il fon­do è una com­pro­prie­tà, ogni com­pro­prie­ta­rio può co­sti­tui­re in pe­gno la sua quo­ta.

2 Se è una pro­prie­tà co­mu­ne, non può es­se­re co­sti­tui­to in pe­gno che nel suo com­ples­so ed in no­me di tut­ti i pro­prie­ta­ri.