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Codice civile svizzero

del 10 dicembre 1907 (Stato 23 gennaio 2023) (Stato 23 gennaio 2023)

Art. 891

III. Ef­fet­ti

1. Di­rit­ti del cre­di­to­re

 

1 Il cre­di­to­re ha il di­rit­to di es­se­re pa­ga­to sul ri­ca­vo del pe­gno in ca­so che non ven­ga sod­di­sfat­to.

2 Il di­rit­to di pe­gno gli ga­ran­ti­sce il cre­di­to, com­pre­si gli in­te­res­si con­ven­zio­na­li, le spe­se di ese­cu­zio­ne e gli in­te­res­si di mo­ra.