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Art. 896
II. Eccezioni 1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate. 2 Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico. |