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Art. 269293
E. Contestazione I. Motivi 1. Mancanza del consenso 1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso. 2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione. 293Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). |