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Art. 413
G. Obbligo di diligenza e di discrezione 1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni453. 2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano. 3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore. |