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Art. 431
C. Verifica periodica 1 Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo. 2 Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno. |