Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 488
F. Sostituzione fedecommissaria I. Designazione del sostituito 1 Il disponente può obbligare l’erede istituito a trasmettere l’eredità ad un altro quale erede sostituito. 2 Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito. 3 Le stesse regole valgono per i legati. |