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Art. 522484
B. Azione di riduzione I. Condizioni 1. In genere 1 Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l’azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro:
2 Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa. 484 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |