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Art. 59
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare 1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. 2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative. 3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale. |