Art. 649a526
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario 1 Il regolamento per l’uso e l’amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d’un comproprietario e per l’acquirente d’un diritto reale su una quota di comproprietà. 2 Se concernono quote di comproprietà d’un fondo, possono essere menzionati nel registro fondiario.527 526Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). 527Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). |