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Art. 656
B. Acquisto della proprietà fondiaria I. Iscrizione 1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario. 2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita. |