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Art. 6bbis688
1a. Associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 devono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021. Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio. 688 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). |