Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 764
4. Oneri dell’usufrutto a. Conservazione della cosa 1 L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria. 2 Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda. 3 Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario. |