Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 8
E. Prove
I. Onere della prova
Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.