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Art. 911
2. Diritto sull’eccedenza 1 Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento. 2 Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza. 3 Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa. |