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Art. 915
D. Regolamenti cantonali 1 I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l’esercizio del prestito a pegno. 2 …643 643Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). |