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Art. 949b655
4a. Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario 1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano sistematicamente il numero AVS. 2 Comunicano il numero AVS soltanto ad altri servizi e istituzioni che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali in relazione al registro fondiario e che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente tale numero. 655 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 20184017, 2021 917; FF 2014 3059). |