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Art. 123194
II. Conguaglio delle prestazioni d’uscita 1 Le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono divisi per metà. 2 Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge. 3 Le prestazioni d’uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 1993195 sul libero passaggio. 194 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |