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Art. 19d16
IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti. 16 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |