Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 201
B. Amministrazione, godimento e disposizione 1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. 2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro. |