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Art. 205
C. Garanzia degli apporti della moglie 1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti. 2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti. 3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 1889808 sulla esecuzione e sul fallimento. |