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Art. 205
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti 1. In genere 1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro. 2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge. 3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci. |