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Art. 216
2. Per convenzione a. In genere 1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento. 2 La partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.231 3 Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.232 231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). 232 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |