Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 225
III. Beni propri 1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. 2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale. 3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni. |