|
Art. 255a246
II. Della genitorialità della moglie 1 Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998247 sulla medicina della procreazione, questa è considerata l’altro genitore. 2 Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l’altro genitore se l’inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell’ultima notizia. 246Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 20197151, 2020 1135). |