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Art. 264c274
IV. Adozione del figliastro 1 Una persona può adottare il figlio del:
2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. 3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata. 274 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |