Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 266286
B. Adozione di maggiorenni 1 Una persona maggiorenne può essere adottata se:
2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori. 286Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |