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Art. 267287
C. Effetti I. In generale 1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell’adottante. 2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. 3 Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:
287Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |