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Art. 297360
Abis. Morte di un genitore 1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite. 2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio. 360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). |