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Art. 314d416
6. Obblighi di avviso 1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale417, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore. 3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. 416 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). |