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Art. 32
II. Regole probatorie 1. Onere della prova 1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova. 2 Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente. |