|
Art. 341
b. Delegazione ad un capo 1 I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell’indivisione. 2 Questi rappresenta l’indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l’attività economica. 3 L’esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio. |