Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 388
A. Scopo 1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. 2 Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione dell’interessato. |