1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
- 1.
- all’ufficio dello stato civile se:
- a.
- ha sottoposto una persona a curatela generale,
- b.
- ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
- c.
- per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
- 2.
- al Comune di domicilio se:
- a.
- ha sottoposto una persona a curatela, o
- b.
- per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
- 3.
- all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:
- a.
- per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,
- b.
- per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o
- c.
- per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
- 4.
- all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2001471 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:
- a.
- per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o
- b.
- per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;
- 5.
- all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.
2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.
470 Nuovo testo giusta il n. I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202384; FF 2016 4585, 4599).
471 RS 143.1