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Art. 451
A. Obbligo di discrezione e informazione 1 L’autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano. 2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza.472 472 Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202384; FF 2016 4585, 4599). |