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Art. 456
C. Responsabilità secondo le norme sul mandato La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni476 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela. |