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Art. 49782
F. Prescrizione 1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. 2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore. 3 L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti. 4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore. 782 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |