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Art. 515
2. Premorienza dell’erede 1 Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente. 2 Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento. |