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Art. 523501
2. Eredi legittimari Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge e le liberalità a causa di morte di cui beneficiano gli eredi legittimari possono essere ridotti in proporzione all’importo eccedente la loro legittima. 501 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |