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Art. 528
b. Restituzioni 1 Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell’apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente. 2 Se la riduzione dev’essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente. |