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Art. 61
II. Iscrizione nel registro di commercio 1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. 2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
2bis Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull’obbligo di iscrizione nel registro di commercio.82 2ter Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all’importo, alla provenienza, alla destinazione o all’impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.83 3 ...84 80 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). 81 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 82 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). 83 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). 84 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325). |