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Art. 61a85
IIa. Elenco dei soci 1 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci. 2 Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. 3 Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco. 85 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). |