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Art. 660
4. Spostamenti di terreno a. In genere 1 Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini. 2 Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose. |