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Art. 712h
II. Spese ed oneri comuni 1. Definizione e ripartizione 1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote. 2 Tali oneri e spese sono segnatamente:
3 Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese. |