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Art. 756
b. Godimento dei frutti naturali 1 I frutti naturali maturati durante l’usufrutto appartengono all’usufruttuario. 2 Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi. 3 Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa. |