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Art. 769
b. Destinazione economica 1 L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario. 2 L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato. 3 L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo. |