Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 769
b. Destinazione economica 1 L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario. 2 L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato. 3 L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo. |