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Art. 774
b. Rimborsi e reimpieghi 1 Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all’usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito. 2 L’oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all’usufrutto. 3 Tanto il creditore quanto l’usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale. |